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Ordinanza — n. 11813/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11813/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11813/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MARCO nato a PANTELLERIA il 18/12/1995 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA F;LECCHIONE; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 11/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, in data 15/07/2020, nei confronti di Greco Marco in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della riconducibilità all'imputato della scheda sim utilizzata nel cellulare di provenienza furtiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 2 e 3) e, comunque, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, IRv. 270120-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 11813/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della riconducibilità all'imputato della scheda sim utilizzata nel cellulare di provenienza furtiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 2 e 3) e, comunque, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, IRv. 270120-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata usurpazione d'identità abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 11/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, in data 15/07/2020, nei confronti di Greco Marco in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MARCO nato a PANTELLERIA il 18/12/1995 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA F;LECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 11/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, in data 15/07/2020, nei confronti di Greco Marco in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della riconducibilità all'imputato della scheda sim utilizzata nel cellulare di provenienza furtiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 2 e 3) e, comunque, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, IRv. 270120-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore IM Presidente