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Ordinanza — n. 11812/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for money laundering due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11812/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Scaglia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scaglia challenged the lower court's confirmation of his conviction for money laundering, arguing flaws in the reasoning regarding subjective intent and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the requests amounted to a request for re-evaluation of evidence rather than a challenge to logical errors or misinterpretations of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely request a re-evaluation of the probative value of evidence or contest the denial of mitigating circumstances without demonstrating manifest logical flaws or decisive misinterpretations of the trial record are inadmissible.

Parole chiave

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money laundering conviction inadmissible appeal subjective intent mitigating circumstances re-evaluation of evidence Court of Cassazione procedural inadmissibility corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIA ANTONINO nato a PALERMO il 13/12/1966 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 08/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannalo lo Scaglia per il reato di ricettazione. . Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la logicità della motivazione in ordine alla rilevazione dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale né tantomeno travisamenti decisivi della prova (v. pag. 3 sulla assenza di giustificazione).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'articolata e persuasiva motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio invocato, ritenendo ostativa la personalità emergente sia dalla le modalità del fatto che le precedenti vantati > Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente