Italian Court dismisses appeal on theft charges as lower court reasoning was logically sound and sufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Oliveri Maurizio Maria inadmissible regarding his conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellate court had correctly established the stolen nature of the jewelry and found the defendant's justification unreliable, arguments the appellant attempted to refute by proposing an alternative reading of procedural facts. The Supreme Court rejected these claims as lacking logical fractures, upholding the lower court's decision and ordering the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded and does not identify decisive logical fractures in the lower court's motivational path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI MAURIZIO MARIA nato a MESSINA il 09/08/1961 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 14/02/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, in data 12/02/2018, nei confronti di Oliveri Maurizio Maria in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Considerato che il giudice di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla provenienza furtiva dei monili e all'inattendibilità della giustificazione dell'imputato, resa peraltro solo al momento dell'esame dibattimentale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de