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Ordinanza — n. 11809/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11809/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11809/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLEIER OSKAR nato a BRESSANONE il 02/05/1965 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 30/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, in data 12/02/2020, nei confronti di Malleier Oskar in relazione al delitto di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla legittimità della querela proposta dalla costituita parte civile, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla comprovata circostanza che la parte civile detenesse autonomamente il veicolo e che fosse, pertanto, pienamente legittimata a sporgere querela, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11809/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 30/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, in data 12/02/2020, nei confronti di Malleier Oskar in relazione al delitto di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla legittimità della querela proposta dalla costituita parte civile, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla comprovata circostanza che la parte civile detenesse autonomamente il veicolo e che fosse, pertanto, pienamente legittimata a sporgere querela, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione mobiliare vendita a titolo di autotutela detentore di veicolo legittimazione a ricorrere sequestro del veicolo azione di rivendicazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLEIER OSKAR nato a BRESSANONE il 02/05/1965 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 30/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano, in data 12/02/2020, nei confronti di Malleier Oskar in relazione al delitto di appropriazione indebita. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla legittimità della querela proposta dalla costituita parte civile, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla comprovata circostanza che la parte civile detenesse autonomamente il veicolo e che fosse, pertanto, pienamente legittimata a sporgere querela, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il Cohsigliere Estensore Il Presidente