Ordinanza — n. 11807/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA MASSAER nato il 15/05/1967 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, in data 06/05/2014, nei confronti di Sylla Massaer, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a)i e c) perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito pag. 5 sull'assorbimento della circostanza attenuante nella riconosciuta ipotesi di particolare tenuità del fatto);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA MASSAER nato il 15/05/1967 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, in data 06/05/2014, nei confronti di Sylla Massaer, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a)i e c) perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito pag. 5 sull'assorbimento della circostanza attenuante nella riconosciuta ipotesi di particolare tenuità del fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il onsigliere Estensore Il Presidente