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Ordinanza — n. 11805/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection between new and original appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected the appeal based on procedural violations, but the Court found this argument baseless. The decision rests on the fact that the new appeal grounds lacked the necessary connection to the original appeal's subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if new grounds are introduced without a necessary connection to the original appeal's subject matter, violating the principle of connection required by procedural law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack connection grounds procedural violation Cassation Court appellant costs motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni palesemente in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni palesemente in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA GIUSEPPE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23/11/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 02/12/2016, nei confronti di Farina Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 81, comma secondo, 635, comma secondo n. 1, 612, comma primo, secondo in relazione all'art. :339 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge processuale in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello ex alt. 591 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni palesemente in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821), considerato che l'atto di appello, depositato nei termini, aveva ad oggetto una sentenza del tutto differente e che i motivi nuovi non presentavano l'imprescindibile vincolo di connessione con quelli originari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il ,Consigliere Estensore Il Presidente