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Ordinanza — n. 11618/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPELLA FABIO nato a LAMEZIA TERME il 28/09/1974 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestato con riferimento all'elemento soggettivo ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catanzaro rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato consistito nell'essersi recato (pur sottoposto a misura di prevenzione) al di fuori del Comune di residenza senza la necessaria autorizzazione ;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestato con riferimento all'elemento soggettivo ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catanzaro rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato consistito nell'essersi recato (pur sottoposto a misura di prevenzione) al di fuori del Comune di residenza senza la necessaria autorizzazione ;

Parole chiave

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indennità per il danno soggettivo affezioni psichiche elemento soggettivo scemata imputabilità prova del dolo circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPELLA FABIO nato a LAMEZIA TERME il 28/09/1974 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestato con riferimento all'elemento soggettivo ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catanzaro rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato consistito nell'essersi recato (pur sottoposto a misura di prevenzione) al di fuori del Comune di residenza senza la necessaria autorizzazione ;

Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Considerato poi, quanto alle attenuanti generiche, che dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di gravame e che il ricorrente — in violazione del principio di autosufficienza — non ha allegato al ricorso i motivi di appello, di talché anche tale censura risulta inammissibile per la sua genericità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 m