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Ordinanza — n. 11617/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11617/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA ANGELO nato a MISTERBIANCO il 11/06/1967 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge rispetto alla applicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato, anzitutto, che l'applicazione della recidiva è stata spiegata dalla Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica e facendo propria quella del primo giudice, per la complessiva condotta ed i precedenti penali del Nicotra ritenuti indicativi della sua personalità negativa e della sua rilevante pericolosità, mentre le generiche non sono state riconosciute per l'assenza di elementi positivi al riguardo;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11617/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge rispetto alla applicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato, anzitutto, che l'applicazione della recidiva è stata spiegata dalla Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica e facendo propria quella del primo giudice, per la complessiva condotta ed i precedenti penali del Nicotra ritenuti indicativi della sua personalità negativa e della sua rilevante pericolosità, mentre le generiche non sono state riconosciute per l'assenza di elementi positivi al riguardo;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale recupero dei costi ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ritenuto, in particolare, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA ANGELO nato a MISTERBIANCO il 11/06/1967 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge rispetto alla applicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato, anzitutto, che l'applicazione della recidiva è stata spiegata dalla Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica e facendo propria quella del primo giudice, per la complessiva condotta ed i precedenti penali del Nicotra ritenuti indicativi della sua personalità negativa e della sua rilevante pericolosità, mentre le generiche non sono state riconosciute per l'assenza di elementi positivi al riguardo;

Ritenuto, in particolare, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9