Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for minor sentence increases in continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's claim of omitted reasoning regarding minor sentence increases was unfounded. The appellant argued the lower court failed to detail the rationale for increasing penalties for satellite crimes in a continued offense, while the court held no specific justification is required for negligible increments. Consequently, the court found the discretion exercised under Article 132 of the Penal Code was not abused and dismissed the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 cod. pen.; In cases of continued offenses, the trial court is not required to provide specific and detailed reasoning when calculating distinct increases for satellite crimes of negligible magnitude, as such minor adjustments do not constitute an abuse of discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG JIANSHE nato a ZHEJIANG( CINA) il 06/03/1977 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione, da parte della Corte di appello di Milano, rispetto all'aumento di pena per il reato satellite di cui alla lettera b) della rubrica (delitto previsto dall'art.443 cod. pen.) fissato in mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa; Considerato, infatti, che in realtà il lamentato vizio non sussiste considerato che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità (come avvenuto nel caso di specie), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2023