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Ordinanza — n. 11614/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11614/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STINGI VITO nato a TARANTO il 23/06/1988 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti di Vito Stingi, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967, 648, 697 cod. pen., 28 R.d. 773/1931 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11614/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti di Vito Stingi, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967, 648, 697 cod. pen., 28 R.d. 773/1931 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato;

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione motivi di rigore rinuncia alla motivazione ritiro dell'istanza giudiziaria revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
773/1931 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
773/1931 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STINGI VITO nato a TARANTO il 23/06/1988 avverso la sentenza del 20/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti di Vito Stingi, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967, 648, 697 cod. pen., 28 R.d. 773/1931 e che il ricorso per cassazione denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, rispetto agli elementi ascritti a carico dell'imputato;

Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita i casi di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, e che è pertanto inammissibile la doglianza relativa alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. così come per il mancato riconoscimento delle generiche che non viene nemmeno dedotto fosse stato oggetto dell'accordo tra le parti (ex plurimis:

Cass., Sez. VI, 7 novembre 2019, n. 1032, Rv. 278337; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2018, n. 4727, Rv. 272014); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo