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Ordinanza — n. 11613/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11613/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11613/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATOSHI DURIM CUI 0034S32 nato il 01/09/1972 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt.178, 179 e 438 cod. proc. pen. per la nullità del giudizio abbreviato per il mancato conferimento di procura speciale da parte sua; Considerato che secondo la consolidata giurisprudenza è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca. (Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 27/04/2016, Rv. 268922 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che nell'ipotesi in questione il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero "nuncius" della volontà dell'imputato presente);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11613/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt.178, 179 e 438 cod. proc. pen. per la nullità del giudizio abbreviato per il mancato conferimento di procura speciale da parte sua; Considerato che secondo la consolidata giurisprudenza è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca. (Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 27/04/2016, Rv. 268922 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che nell'ipotesi in questione il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero "nuncius" della volontà dell'imputato presente);

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale obbligo di comparizione all'udienza diritto di essere sentito partecipazione alla procedura facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATOSHI DURIM CUI 0034S32 nato il 01/09/1972 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt.178, 179 e 438 cod. proc. pen. per la nullità del giudizio abbreviato per il mancato conferimento di procura speciale da parte sua; Considerato che secondo la consolidata giurisprudenza è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca. (Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 27/04/2016, Rv. 268922 - 01; in motivazione la Corte ha precisato che nell'ipotesi in questione il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero "nuncius" della volontà dell'imputato presente);

Ritenuto che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha escluso la dedotta nullità osservando che Durim Patoshi, nel giudizio di primo grado, era presente - mediante il collegamento con la piattaforma Teams - sia alla udienza del 22 febbraio 2021 (ritenendo la indicazione, nella intestazione della sentenza di primo grado, dell'imputato come assente frutto di mero refuso) sia in quella precedente nella quale era stata preannunciata la richiesta di procedere con il rito abbreviato; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marz