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Ordinanza — n. 11611/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11611/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTOFERRO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 11/04/1979 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestategli; Considerato che il motivo è inammissibile poiché, dalla sentenza impugnata, non risulta che l'odierno ricorrente avesse proposto con l'appello tale questione ed inoltre egli non lamenta l'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11611/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestategli; Considerato che il motivo è inammissibile poiché, dalla sentenza impugnata, non risulta che l'odierno ricorrente avesse proposto con l'appello tale questione ed inoltre egli non lamenta l'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale;

Parole chiave

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attenuazione della pena pentito reiterazione di reati penali indennizzo per carcerazione preventiva sanzioni penali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTOFERRO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 11/04/1979 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestategli; Considerato che il motivo è inammissibile poiché, dalla sentenza impugnata, non risulta che l'odierno ricorrente avesse proposto con l'appello tale questione ed inoltre egli non lamenta l'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale;

Ritenuto, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo