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Ordinanza — n. 11610/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11610/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATI ENDRIT nato il 20/10/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av2Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Murati Endrit avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 luglio 2022 e che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato, infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del difensore soltanto a titolo di autentica della firma (con la dizione tv.p.a.', cioè visto per autentica);

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11610/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Murati Endrit avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 luglio 2022 e che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato, infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del difensore soltanto a titolo di autentica della firma (con la dizione tv.p.a.', cioè visto per autentica);

Parole chiave

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condono delle spese procedurali piano di esecuzione delle pene spese di difesa ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATI ENDRIT nato il 20/10/1991 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av2Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Murati Endrit avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 luglio 2022 e che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato, infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del difensore soltanto a titolo di autentica della firma (con la dizione tv.p.a.', cioè visto per autentica);

Considerato, inoltre, che l'impugnazione risulta comunque generica in quanto essa non si confronta in modo specifico, al fine di confutarle, con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 202