Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded legal violation claim regarding seized weapon dimensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to analyze the objective element of the crime, specifically the offensiveness and dimensions of the seized baton. The court ruled that these grievances were merely factual disputes already adequately examined by the Court of Appeal, which cannot be revisited in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 4, 1.110/75: An appeal based on a manifestly unfounded claim of legal violation regarding factual elements already adjudicated is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDI FRANCESCO SAVERIO nato a NETTUNO il 24/06/1976 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Lbd- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo all'art.4 1.110/75 non essendo stata analizzata, a suo dire, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e, in particolare, rispetto alla offensività del bastone sequestrato e delle sue dimensioni; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Roma;
Ritenuto, quindi, che il ricorrente con il lamentato vizio di violazione di legge vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2