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Ordinanza — n. 11605/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding minor preventive measure violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his violation of special surveillance conditions was minor and harmless, warranting acquittal. The court rejected this, noting the violation was already thoroughly examined and dismissed by lower courts without procedural flaws.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: Violations of special surveillance measures under preventive measures are punishable, and appeals based on the minor nature or lack of harm to the offense are inadmissible if lower courts have already addressed them.

Parole chiave

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special surveillance measure preventive measure violation inadmissible appeal minor offense cassation procedure contravvenzione bagatellare assenza ingiustificata infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 d.lgs. 159/2011
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA CRISTIAN nato a SASSARI il 11/08/1982 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Sassari ha confermato la responsabilità di Cristian Carta in ordine al reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato trovato dai Carabinieri al di fuori della propria abitazione in orario non consentito e senza giustificazione; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di un unico motivo con il quale deduce il vizio della motivazione, sotto il profilo del mancato apprezzamento della modesta entità della trasgressione e della sua totale inoffensività, che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione per la irrilevanza penale del fatto;

Considerato che il motivo reitera profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da essa disattesi con argomentazioni immuni da vizi in punto di legittimità, onde ragionevolmente è stata esclusa anche la inoffensività del fatto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2