Italian court dismisses appeal against revocation of home detention for violating supervision rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked home detention because the appellant changed his residence without notifying the supervising Carabinieri, despite the appellant arguing for an alternative reading of the facts. The court rejected this argument, finding the violation clear and the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1.82/91; The court must declare an appeal inadmissible when the lower court's revocation of home detention is based on a clear violation of supervision rules, such as changing residence without prior notification, and the appellant's arguments fail to rebut the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARIANO nato a NAPOLI il 30/06/1970 avverso l'ordinanza del 02/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa al collaboratore di giustizia Mariano Grimaldi, ai sensi della 1.82/91, per la violazione delle prescrizioni consistita nell'avere cambiato abitazione di propria iniziativa e senza darne preventiva comunicazione ai Carabinieri che si occupavano del controllo;
Rilevato altresì che il ricorrente, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà sollecita una lettura alternativa degli elementi processuali adeguatamente valutati dal giudice a quo per disporre la revoca della misura alternativa; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 20