Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMATO FERDINANDO nato a GIOIA TAURO il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che questa Corte ha già spiegato che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che questa Corte ha già spiegato che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennizzo per carcerazione preventiva regime penitenziario condizioni di vita adeguamento della pena misura sostitutiva della detenzione pena privativa della libertà
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMATO FERDINANDO nato a GIOIA TAURO il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che questa Corte ha già spiegato che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c.

Italia) - dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse; tra queste devono essere inclusi il letto, ove questo assuma forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano, e vanno pertanto espunti, gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514;

Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231-01); Rilevato, che l'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tali principi evidenziando che, con riferimento per i periodi di detenzione per i quali ha respinto l'istanza di Ferdinando Cimato, il detenuto aveva avuto a disposizione una superficie superiore a tre metri quadrati e che, quindi, va esente da qualsivoglia censura al riguardo; Considerato poi che il ricorrente, in modo del tutto generico, lamenta il mancato esame di altre doglianze da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, senza però indicarle specificamente;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il