Ordinanza — n. 11601/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 04/07/1970 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento integrale della disciplina del reato continuato in sede esecutiva da parte del Tribunale di Palermo; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta all'integrale riconoscimento della continuazione con riferimento alle tre condanne di cui all'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato (truffa aggravata commessa in Palermo l'8 giugno 2010) avesse programmato, nonostante il periodo intermedio trascorso di oltre quattro anni, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello di ricettazione di un ciclomotore commessa il 13 ottobre del 2014, in considerazione della diversità del reato e delle differenti modalità e finalità perseguite dall'autore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento integrale della disciplina del reato continuato in sede esecutiva da parte del Tribunale di Palermo; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta all'integrale riconoscimento della continuazione con riferimento alle tre condanne di cui all'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato (truffa aggravata commessa in Palermo l'8 giugno 2010) avesse programmato, nonostante il periodo intermedio trascorso di oltre quattro anni, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello di ricettazione di un ciclomotore commessa il 13 ottobre del 2014, in considerazione della diversità del reato e delle differenti modalità e finalità perseguite dall'autore.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTARONE GIOVANNI nato a PALERMO il 04/07/1970 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento integrale della disciplina del reato continuato in sede esecutiva da parte del Tribunale di Palermo; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta all'integrale riconoscimento della continuazione con riferimento alle tre condanne di cui all'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato (truffa aggravata commessa in Palermo l'8 giugno 2010) avesse programmato, nonostante il periodo intermedio trascorso di oltre quattro anni, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello di ricettazione di un ciclomotore commessa il 13 ottobre del 2014, in considerazione della diversità del reato e delle differenti modalità e finalità perseguite dall'autore.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 ma