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Ordinanza — n. 11599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODA' ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/05/1980 avverso l'ordinanza del 10/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile; Considerato, infatti, che l'unico motivo proposto - con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è generico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile; Considerato, infatti, che l'unico motivo proposto - con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è generico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi allegazione motivata motivazione del mutamento giurisprudenza legittimazione a ricorrere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODA' ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/05/1980 avverso l'ordinanza del 10/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile; Considerato, infatti, che l'unico motivo proposto - con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è generico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione.

Possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435 - 01); Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, in sintonia con gli esposti principi e con motivazione esaustiva, ha considerato le condanne riportate dal condannato durante il periodo trascorso in libertà successivo ai quattro semestri in valutazione (dal 3 maggio 2007 al 2 maggio 2009), come ostative alla concessione del beneficio;

Rilevato, al riguardo, che il ricorrente, senza nemmeno contestare la sussistenza delle condanne, sollecita un nuovo (ed inammissibile) apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa delle condotte prese in esame nel provvedimento impugnato con l'attribuzione di maggiore rilevanza al comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria, trattandosi di valutazione comparativa riservata al giudice del merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9