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Ordinanza — n. 11598/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11598/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMUTI JETMIR nato il 29/04/1983 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, tra l'altro, respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da .letmir Mahmuti, ritenendo le attuali condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11598/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, tra l'altro, respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da .letmir Mahmuti, ritenendo le attuali condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute capacità di subire la carcerazione regime penitenziario ricovero psichiatrico forzato diritti del detenuto reclusione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMUTI JETMIR nato il 29/04/1983 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, tra l'altro, respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da .letmir Mahmuti, ritenendo le attuali condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute;

Ritenuto, infatti, che le censure sono inammissibili in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 202