Italian court dismisses appeal against parole denial due to post-release criminal conduct and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Timperanza's appeal against the Ancona supervision tribunal's parole denial inadmissible. The tribunal rejected the benefit based on criminal convictions occurring after Timperanza's release, deeming them incompatible with his reintegration efforts. The court upheld this decision, noting that Timperanza's arguments were generic and sought an impermissible comparative evaluation of his prison versus post-release behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) della legge 35/2009; Art. 10, comma 2, lett. a) della legge 35/2009: An appeal against a parole denial is inadmissible if the grounds are generic and unsupported, particularly when the applicant attempts to re-evaluate conduct that occurred after release without contesting the tribunal's assessment of its incompatibility with reintegration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPERANZA LUCA nato a SCICLI il 13/03/1972 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ì
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile; Considerato, infatti, che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498 - 01;
Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435 - 01); Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in sintonia con gli esposti principi e con motivazione esaustiva, ha considerato le condanne riportate dal ricorrente, durante il periodo trascorso in libertà successivo ai semestri in valutazione, come ostative alla concessione del beneficio tenuto conto della gravità dei fatti; Rilevato, al riguardo, che il ricorrente, senza nemmeno contestare la sussistenza delle condanne, sollecita un nuovo (ed inammissibile) apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa delle condotte prese in esame nel provvedimento impugnato con l'attribuzione di maggiore rilevanza al comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria, trattandosi di valutazione comparativa riservata al giudice del merito;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9