Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Savasta inadmissible and ordered him to pay court costs. Savasta challenged the lower court's refusal to grant home detention, arguing the health assessment was flawed and the reasoning insufficient. The court rejected these claims as they merely reproduced previously examined arguments without providing a fresh legal analysis, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.1 n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely restates arguments already examined by the lower court without presenting new elements or a distinct legal evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVASTA TOMMASO nato a CATANIA il 10/07/1977 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha, tra l'altro, respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare avanzata da Tommaso Savasta ritenendo, sulla base della relazione sanitaria trasmessa dalla Casa di reclusione di Noto, le condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo risultando le stesse discrete; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di motivazione tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute;
Ritenuto, infatti, che i suddetti motivi sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2