Ordinanza — n. 11592/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGLESE ARMANDO GREGORY nato a SANNICOLA il 27/01/1973 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di svariati anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di svariati anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGLESE ARMANDO GREGORY nato a SANNICOLA il 27/01/1973 avverso l'ordinanza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di svariati anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Considerato, poi, che rispetto alla valutazione dell'elemento della ludopatia Armando Gregory Inglese si limita, in modo assolutamente generico, a dedurre l'unicità del disegno criminoso sulla base di tale condizione che però, di per sé sola, non è sufficiente per il riconoscimento della continuazione in assenza degli altri elementi, peraltro, nemmeno allegati dal condannato e tenuto conto del fatto che, come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, tale condizione risulta essere stata accertata e trattata soltanto nel marzo 2021 e che, quanto al periodo precedente, vi è solo allegazione senza alcuna documentazione a supporto;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 m