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Ordinanza — n. 11589/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention due to drug use and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Naples Supervision Tribunal's revocation of home detention for Mustafa Flieau. The appellant argued the decision lacked motivation and ignored alternative housing options, but the court found these to be factual complaints rather than legal errors. The court ruled that the tribunal correctly identified the defendant's drug use as incompatible with the measure and that factual assessments remain within the supervision judge's exclusive domain.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The Court of Cassation holds that appeals against supervision tribunal decisions on alternative measures are inadmissible if they consist solely of factual disputes, as the assessment of conduct and suitability for the measure is the exclusive competence of the supervision judge.

Parole chiave

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home detention revocation drug use evidence factual review limitation supervision tribunal inadmissible appeal revoca del permesso di dimora allontanamento nonostante motivi di salute sfratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello
Considerato infatti che, ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, ciò che rileva è la natura negativa del comportamento tenuto ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv.
Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta
276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLIEAU MUSTAFA nato a PORTOGRUARO il 29/09/1999 g') avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la detenzione domiciliare nei confronti di Flieau Mustafa; Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della illogicità, per omessa valutazione, tra l'altro, di documentazione inerente altro domicilio ove eseguire la detenzione domiciliare e la revoca della querela a suo tempo presentata dalla madre del condannato) sono costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cui fonda la decisione oggetto di ricorso per cassazione;

Considerato infatti che, ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, ciò che rileva è la natura negativa del comportamento tenuto ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv. 196861) non assimilabile al giudicato ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite;

Considerato, altresì, che detto giudizio di fatto è rimesso al giudice di sorveglianza e, se adeguatamente motivato, non può essere suscettibile dì (ri)esame in sede di legittimità; Rilevato invero, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito articolata, completa e non manifestamente illogica, che nel corso della detenzione domiciliare l'odierno ricorrente ha fatto costantemente uso di sostanze stupefacenti assieme al fratello Alberto, come riferito dalla madre del condannato; Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano un presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, coerente ed in linea con l'indicato indirizzo interpretativo, avendo reputato, il Tribunale di sorveglianza non più compatibile la condotta del soggetto con la misura alternativa;

Rilevato in ogni caso, che non può essere devoluto in questa sede, l'esame della documentazione che si assume trascurata dal Tribunale quanto ad altro domicilio presso il quale dare esecuzione alla misura e l'avvenuta remissione della querela presentata dalla madre, atteso che tale documentazione non appare sufficiente a superare la rilevata inidoneità del soggetto alla prosecuzione della misura, conseguente al comportamento accertato in violazione delle prescrizioni e tenuto conto, in ogni caso, che la remissione della querela non potrebbe riverberare i propri effettivi rispetto alla misura alternativa riguardando, invece, il profilo della procedibilità rispetto al reato commesso ai danni della madre;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così