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Ordinanza — n. 11587/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11587/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI STELLA nato a FORLI il 15/04/1983 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di quasi un anno tra ciascuno di essi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto che essi sono stati commessi con differenti concorrenti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di quasi un anno tra ciascuno di essi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto che essi sono stati commessi con differenti concorrenti.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento penale permesso di promuovere un procedimento penale riduzione della pena criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI STELLA nato a FORLI il 15/04/1983 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento (anche parziale) della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che la condannata, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di quasi un anno tra ciascuno di essi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto anche conto che essi sono stati commessi con differenti concorrenti.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure della ricorrente, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9