Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPINO DOMENICO nato il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da Domenico Iacopino, di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva trattandosi di mera riproposizione di analoga istanza già respinta dalla medesima Corte di assise di appello con ordinanza in data 29 gennaio 2015; Rilevato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha osservato che a sostegno dell'istanza la difesa - lungi dal dedurre elementi nuovi sopravvenuti alla pregressa decisione o a prospettare elementi pregressi, ma non valutati nemmeno implicitamente - si è limitata a richiamare, in modo frammentario, le emergenze probatorie sulle quali era fondata l'affermazione di penale responsabilità per i due reati associativi e la prospettazione infondata secondo cui l'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 giudicata dalla Corte di Reggio Calabria sarebbe armata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche non confrontandosi in modo specifico con il provvedimento impugnato, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali reato continuato difetto di legittimazione dell'associazione riapertura della pratica permesso di promuovere un procedimento penale assunzione di prove a titolo cautelare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPINO DOMENICO nato il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da Domenico Iacopino, di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva trattandosi di mera riproposizione di analoga istanza già respinta dalla medesima Corte di assise di appello con ordinanza in data 29 gennaio 2015; Rilevato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha osservato che a sostegno dell'istanza la difesa - lungi dal dedurre elementi nuovi sopravvenuti alla pregressa decisione o a prospettare elementi pregressi, ma non valutati nemmeno implicitamente - si è limitata a richiamare, in modo frammentario, le emergenze probatorie sulle quali era fondata l'affermazione di penale responsabilità per i due reati associativi e la prospettazione infondata secondo cui l'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 giudicata dalla Corte di Reggio Calabria sarebbe armata;

Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche non confrontandosi in modo specifico con il provvedimento impugnato, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 ma