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Ordinanza — n. 11584/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming life sentence conversion violates Scoppola case limits on combined sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's claim regarding the Scoppola judgment was manifestly unfounded. The applicant argued that converting life sentences to thirty-year terms violated the European Court of Human Rights decision in Scoppola v. Italy. The court rejected this, stating that established jurisprudence dictates that when multiple thirty-year sentences are combined following abbreviated proceedings, the general rule of Article 73 of the Penal Code applies rather than the specific thirty-year limit.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.p.; Art. 2 c.p.; Art. 6, 7 CEDU; The claim that the maximum thirty-year limit for combined sentences applies to converted life sentences is rejected when the general regulatory criterion of Article 73 of the Penal Code governs the final penalty determination.

Parole chiave

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Scoppola judgment life sentence conversion combined sentences abbreviated proceedings inadmissible appeal European Court of Human Rights penal code Article 73 convenzione europea dei diritti dell'uomo

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.p.
Art. 2 c.p.
Art. 6 CEDU
266036 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 7 CEDU
Art. 78 c.p.
Art. 73 c.p.
per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, bensì il generale criterio regolatore di cui all'art. 73, comma secondo, cod.
Art. 616 c.p.p.
266036 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 78 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
266036 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 5784 del 21/10/2015
Sez. 1, Sentenza n. 5784 del 21/10/2015, dep.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE SALVATORE nato a MARCIANISE il 09/12/1960 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt.442 cod. proc. pen., 2 cod. pen., 6 e 7 CEDU ed il relativo vizio di motivazione, rispetto al mancato accoglimento della sua istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione alla luce della nota sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia nell'ipotesi di cumulo di più condanne alla pena di anni trenta di reclusione, così risultanti - per effetto delle vicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla CEDU nel caso Scoppola contro Italia - dalla commutazione di precedenti condanne alla pena dell'ergastolo inflitte all'esito di giudizi abbreviati, non trova applicazione il limite massimo di anni trenta di reclusione, previsto dall'art. 78 cod. pen. per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, bensì il generale criterio regolatore di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena finale da eseguire in quella dell'ergastolo (ex multis:

Sez. 1, Sentenza n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266036 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 ma