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Ordinanza — n. 11583/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE FILIPPO nato a PALMI il 18/09/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (anche di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (anche di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti altri reati violazioni della legge sulle armi attività criminosa cooperazione giudiziaria in materia penale crimine organizzato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE FILIPPO nato a PALMI il 18/09/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (anche di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, poi, che rispetto alla continuazione tra i reati relativi alla detenzione di armi e quelli di associazione ex art.74 d.P.R. 309/90, il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la ha esclusa evidenziando, in particolare, che per detta associazione era stata esclusa l'aggravante prevista dal quarto comma del citato art.74;

Considerato, quindi, che le censure di Filippo Morgante, oltre ad essere generiche sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co c)eciso, in ma il 9 marzo 2