Court dismisses request for trial transfer due to lack of concrete local circumstances justifying legitimate suspicion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Francesco Bongiovanni's request to transfer the trial inadmissible for manifest unfoundedness. The applicant alleged impartiality issues but failed to specify concrete local circumstances or facts supporting legitimate suspicion beyond general doubts. Consequently, the court upheld the principle of the pre-established judge and ordered the applicant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, 46, 48 comma 6 cod. proc. pen.; A request for transfer of proceedings requires precise identification of grave local circumstances creating legitimate suspicion affecting the judicial office as a whole, not merely isolated doubts about specific judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41810/22 BONGIOVANNI OSSERVA 1. Francesco Bongiovanni ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice. Egli ha successivamente depositato documentazione relativa alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché alle eseguite notifiche nonché, in data 6 febbraio 2022 una "Integrazione istanza di rimessione" con cui si ribadiscono i motivi svolti;
2. Si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.
3. L'istanza (così come la successiva integrazione) è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (Sez.
U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638). La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366).
4. La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen