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Ordinanza — n. 11456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHAJ ALDO nato il 01/11/1991 HOXHAJ ARBER nato il 25/01/1986 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE_dato -avviso alle AC--1 ! udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Hoxhaj Aldo e Hoxhaj Arber, per il tramite del comune difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. e (il solo Hoxhaj Aldo ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Hoxhaj Aldo e Hoxhaj Arber, per il tramite del comune difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. e (il solo Hoxhaj Aldo ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda corruzione concussione sanzioni pecuniarie piano di esecuzione delle pene ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Si osserva che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art.
art. 133 cod. pen
I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHAJ ALDO nato il 01/11/1991 HOXHAJ ARBER nato il 25/01/1986 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE_dato -avviso alle AC--1 ! udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Hoxhaj Aldo e Hoxhaj Arber, per il tramite del comune difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. e (il solo Hoxhaj Aldo ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen..

4. Si osserva che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis