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Ordinanza — n. 11455/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11455/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIOLA GIULIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/06/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; "N„ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raiola Giulia; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha rilevato che la pena è stata determinata nel minimo (sotto tale aspetto il ricorso si rivela generico), dando conto delle ragioni per cui si riteneva di non concedere, alla luce dell'apprezzata condotta in cui la ricorrente ha leso la fiducia delle autorità che le avevano concesso il provvedimento autorizzativo, le circostanze attenuanti generiche; rilevato che il ricorso risulta inammissibile anche perché personalmente proposto; che infatti, ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11455/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a ricorrere prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria requisito della firma autografa legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIOLA GIULIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/06/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; "N„ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raiola Giulia; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha rilevato che la pena è stata determinata nel minimo (sotto tale aspetto il ricorso si rivela generico), dando conto delle ragioni per cui si riteneva di non concedere, alla luce dell'apprezzata condotta in cui la ricorrente ha leso la fiducia delle autorità che le avevano concesso il provvedimento autorizzativo, le circostanze attenuanti generiche; rilevato che il ricorso risulta inammissibile anche perché personalmente proposto; che infatti, ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso