Italian Court dismisses appeal claiming trial nullity due to unexamined defendant and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims of trial nullity and insufficient evidence. The appellant argued that the first-instance court failed to examine him and evaluated evidence incorrectly, but the defense had not immediately raised the objection to the lack of examination as required by law. The court ruled that the defense's failure to promptly object to the unexamined defendant caused the loss of the right to claim nullity, while the evidence assessment was deemed sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182, comma 2 and 3, cod. proc. pen.; The failure to examine a defendant who has requested it constitutes a general nullity, but the defense must raise this objection immediately, under penalty of forfeiture.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUOCO ANTONIO nato a EBOLI il 22/10/1957 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fuoco Antonio; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce la nullità della decisione di primo grado per omesso esame dell'imputato che ne aveva fatto richiesta e l'errata valutazione del materiale probatorio cui è seguita una carenza della motivazione sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che in ordine al mancato esame dell'imputato di cui il difensore aveva formulato richiesta, corretta risulta la motivazione resa dalla Corte territoriale là dove ha rilevato l'omessa immediata deduzione da parte del difensore presente; che in tal senso, infatti sussiste pacifica giurisprudenza secondo cui la mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. (cfr, tra le tante, Sez. 3, n. 6152 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 281339); rilevato che, in ordine all'integrazione del delitto di evasione, la Corte di merito ha dato conto della circostanza che la scala su cui era stato visto il ricorrente non era di pertinenza dell'appartamento, al contempo rappresentando che il Fuoco fosse stato visto mentre parlava con soggetto estraneo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec