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Ordinanza — n. 11444/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding road offense integration and security measure due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the integration of a road offense and the social danger assessment for a liberty surveillance measure, arguing against the appellate court's findings. The court rejected these claims as repetitive of prior proceedings and lacking new substantive grounds, noting the lower courts' fact-finding was immune from review.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7, Codice della strada; Art. 188, Codice della strada; Art. 640 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and merely reproduce identical censure from prior proceedings without new substantive arguments.

Parole chiave

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road offense integration liberty surveillance measure social danger assessment procedural inadmissibility repetitive censure Cassation appeal attenuating circumstances assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 7, Codice della strada
Art. 188, Codice della strada
Art. 640 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAMI MICHELE nato a SOMMATINO il 14/02/1968 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sollami Giuseppe. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame, tenuto conto della pertinente risposta data dalla Corte di appello che ha evidenziato che la fattispecie viene ad integrazione all'atto del rifiuto, a nulla rilevando il luogo in cui il ricorrente veniva, in seguito, accompagnato al fine di effettuare gli accertamenti alcolemici; rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta pericolosità sociale alla base della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata è egualmente riproduttivo di quanto dedotto in sede di appello e correttamente confutato dai Giudici di merito nella parte in cui, oltre a quanto apprezzato dal primo giudice, hanno fatto rinvio al contenuto conforme della perizia disposta; osservato che anche in ordine alle invocate circostanze attenuanti generiche, la decisione impugnata ha dato conto - con un giudizio di fatto immune da illogicità e pertanto non sindacabile in sede di legittimità - delle ragioni del diniego, ora ricondotte all'assenza di specifiche e significative allegazioni da parte della difesa, ora alla gravità del fatto ed all'adeguata valutazione in ordine alla dosimetria della pena operata dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci