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Ordinanza — n. 11442/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11442/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MILENA nato a ALCAMO il 29/06/1972 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rubino Milena; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si censura la ritenuta sussistenza del dolo del delitto di calunnia - specie nella parte in cui si afferma che la Corte di appello non avrebbe preso in esame la contingente situazione in cui versava la ricorrente che si vedeva, al contempo, sottoposta a procedimento penale ed esposta al rischio di perdere l'affidamento del figlio - è riproduttivo di analogo motivo di censura formulato in sede di gravame adeguatamente confutato in sentenza nella parte in cui ha fatto presente l'evidente e totale falsità delle accuse formulate al proprio difensore che non si era reso responsabile di omissioni o false allegazioni e pertanto del reato di infedele patrocinio, evenienza che palesava, nonostante le condizioni psicofisiche incombenti sulla ricorrente (sempre ritenuta capace di intendere e di volere), la sussistenza del necessario elemento soggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11442/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MILENA nato a ALCAMO il 29/06/1972 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rubino Milena; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si censura la ritenuta sussistenza del dolo del delitto di calunnia - specie nella parte in cui si afferma che la Corte di appello non avrebbe preso in esame la contingente situazione in cui versava la ricorrente che si vedeva, al contempo, sottoposta a procedimento penale ed esposta al rischio di perdere l'affidamento del figlio - è riproduttivo di analogo motivo di censura formulato in sede di gravame adeguatamente confutato in sentenza nella parte in cui ha fatto presente l'evidente e totale falsità delle accuse formulate al proprio difensore che non si era reso responsabile di omissioni o false allegazioni e pertanto del reato di infedele patrocinio, evenienza che palesava, nonostante le condizioni psicofisiche incombenti sulla ricorrente (sempre ritenuta capace di intendere e di volere), la sussistenza del necessario elemento soggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore accuse di abuso denuncia mendace perseguimento penale per diffamazione sviamento della giustizia perseguimento penale per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MILENA nato a ALCAMO il 29/06/1972 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rubino Milena; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si censura la ritenuta sussistenza del dolo del delitto di calunnia - specie nella parte in cui si afferma che la Corte di appello non avrebbe preso in esame la contingente situazione in cui versava la ricorrente che si vedeva, al contempo, sottoposta a procedimento penale ed esposta al rischio di perdere l'affidamento del figlio - è riproduttivo di analogo motivo di censura formulato in sede di gravame adeguatamente confutato in sentenza nella parte in cui ha fatto presente l'evidente e totale falsità delle accuse formulate al proprio difensore che non si era reso responsabile di omissioni o false allegazioni e pertanto del reato di infedele patrocinio, evenienza che palesava, nonostante le condizioni psicofisiche incombenti sulla ricorrente (sempre ritenuta capace di intendere e di volere), la sussistenza del necessario elemento soggettivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il