Ordinanza — n. 11440/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERVEDIO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 SASANELLI ANTONIO nato a BARI il 27/06/1989 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIto a\Lvisn alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; »N FATTO E DIRITTO 1. Servedio Michele, per mezzo del difensore, Sasanelli Antonio, personalmente, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, quanto al Servidio, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., quanto al Sasanelli ha condannato il medesimo in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Servedio Michele, per mezzo del difensore, Sasanelli Antonio, personalmente, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, quanto al Servidio, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., quanto al Sasanelli ha condannato il medesimo in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERVEDIO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 SASANELLI ANTONIO nato a BARI il 27/06/1989 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIto a\Lvisn alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; »N FATTO E DIRITTO 1. Servedio Michele, per mezzo del difensore, Sasanelli Antonio, personalmente, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, quanto al Servidio, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato la pena in ordine ai reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., quanto al Sasanelli ha condannato il medesimo in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen..
2. I ricorrenti deducono: la difesa di Servedio, carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.; Sasanelli, l'insussistenza del delitto contestato.
4. Quanto al ricorso di Servedio, si osserva che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
Quanto al ricorso presentato personalmente da Sasanelli, si osserva che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così