Italian court dismisses appeal as grounds are repetitive and merit court already refuted them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution and mitigating circumstances, but the lower court had already refuted these claims by noting the appellant's disregard for curfew and negative personality traits. The court found the appeal's arguments to be mere repetitions of these already-disproved censure points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on grounds already refuted by the lower court or merely repetitive of prior censure points are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIANO ANTIMO nato a CASERTA il 20/05/1960 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Italiano Antimo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità la Corte territoriale ha rilevato come il ricorrente fosse stato trovato al di fuori dell'abitazione nell'unico giorno in cui non era autorizzato ad uscire, così dimostrando, anche per la futile motivazione addotta, scarsa considerazione per le ragioni poste alla base della misura; che in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche la decisione ha rappresentato la genericità del motivo che ha omesso di esaminare le ragioni poste a base del diniego ad opera del primo giudice che, oltre a quanto evidenziato in termini di gravità, ha valorizzato la personalità negativa del ricorrente; che quanto alla determinazione della pena, la sentenza ha dato conto del fatto che le censure si rivelino infondate visto che la quantificazione è stata individuata nel minimo, così risultando il relativo motivo anche generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis