Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cambareri Diego inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the denial of suspended sentence and the finding of intent, but the court found these arguments generic and insufficiently substantiated. Since the lower court had already addressed the substantive issues regarding recidivism and intent, the appeal failed to constitute a valid ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not constitute a ground for appeal, particularly when the lower court has already adequately addressed and refuted the substantive arguments raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI DIEGO nato a TORINO il 04/12/1975 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cambareri Diego; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è indeducibile in quanto, oltre che generico (al ricorrente è stata riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale), non ha costituito motivo di gravame, ragione che ha portato la Corte di merito a non pronunciarsi sul punto; che invero la Corte territoriale ha motivato la parte della censura rivolta al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione veniva giustificata proprio in ragione dell'intensità del dolo e dei precedenti penali del ricorrente; che il secondo motivo con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di evasione, oltre che generico, risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito che hanno evidenziato la irrilevanza dei motivi addotti dal ricorrente comunque non dimostrati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso