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Ordinanza — n. 11422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIHI AMMAR nato il 16/05/1980 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chihi Ammar; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. con particolare riferimento all'idoneità dell'azione ad opporsi al pubblico ufficiale è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato senza confutare la parte della decisione che ha messo in evidenza come il ricorrente, pur disarmato, avesse ingaggiato una decisa colluttazione con gli agenti che riportavano lesioni al fine di evitare che costoro portassero a termine l'identificazione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. con particolare riferimento all'idoneità dell'azione ad opporsi al pubblico ufficiale è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato senza confutare la parte della decisione che ha messo in evidenza come il ricorrente, pur disarmato, avesse ingaggiato una decisa colluttazione con gli agenti che riportavano lesioni al fine di evitare che costoro portassero a termine l'identificazione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità difesa d'ufficio permesso di promuovere un procedimento penale minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIHI AMMAR nato il 16/05/1980 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chihi Ammar; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. con particolare riferimento all'idoneità dell'azione ad opporsi al pubblico ufficiale è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato senza confutare la parte della decisione che ha messo in evidenza come il ricorrente, pur disarmato, avesse ingaggiato una decisa colluttazione con gli agenti che riportavano lesioni al fine di evitare che costoro portassero a termine l'identificazione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso