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Ordinanza — n. 11420/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already rejected by lower court with sufficient factual analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Corrao Tommaso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding charges of protected bird trafficking and resistance to a public official. The court found the appeal arguments identical to those previously rejected and noted the lower court's adequate analysis of the facts and legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are identical to those already rejected in a prior proceeding, provided the lower court's reasoning sufficiently refutes the appellant's alternative factual interpretations.

Parole chiave

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inadmissible appeal identical grounds res judicata effect procedural economy protected species trafficking resistance to authority Cassation review possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO TOMMASO nato a PALERMO il 19/02/1958 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Corrao Tommaso. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, il primo teso a confutare l'ipotesi che il ricorrente detenesse per la vendita uccelli di specie protetta, il secondo la ritenuta sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, come la condotta del ricorrente che stazionava da solo nei pressi del "banchetto" su cui erano collocate le gabbie con all'interno i volatili rendesse palese sia la detenzione che la finalità di tale atteggiamento, dall'altro, come si rivelasse esaustiva, ai fini della fattispecie realizzata, la completa descrizione contenuta nel verbale redatto dagli operanti utilizzabile per il rito abbreviato a cui Corrao aveva aderito; che il ricorrente, in ordine ad entrambe le ipotesi di reato contestate, vorrebbe accreditare una lettura alternativa delle risultanze che ha trovato completa analisi nella motivazione dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il