Ordinanza — n. 11418/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITALI FRANCESCO nato a LICATA il 15/08/1965 VITALI ANGELO nato a LICATA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di Vitali Francesco e Vitali Angelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Francesco Vitali in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 340 cod. pen. è manifestamente infondato perché, in relazione al primo motivo, che contesta la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene che condotte di violenta aggressione durante il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale integrino la fattispecie e non possano essere qualificate come atti di resistenza passiva (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11418/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 340 cod. pen. è manifestamente infondato perché, in relazione al primo motivo, che contesta la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene che condotte di violenta aggressione durante il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale integrino la fattispecie e non possano essere qualificate come atti di resistenza passiva (cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITALI FRANCESCO nato a LICATA il 15/08/1965 VITALI ANGELO nato a LICATA il 16/08/1991 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di Vitali Francesco e Vitali Angelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Francesco Vitali in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 340 cod. pen. è manifestamente infondato perché, in relazione al primo motivo, che contesta la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene che condotte di violenta aggressione durante il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale integrino la fattispecie e non possano essere qualificate come atti di resistenza passiva (cfr.
Sez. 6, n. 1737 del 14 dicembre 2012); che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento dell'interruzione di pubblico servizio nella resistenza a pubblico ufficiale è egualmente manifestamente infondato in quanto la condotta interruttiva del pubblico servizio è stata posta in essere nei confronti di soggetti diversi dai pubblici ufficiali aggrediti; considerato, inoltre, che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Angelo Vitali, che deduce la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il diniego è sorretto da adeguata e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 31 del provvedimento impugnato). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d