Criminal appeal dismissed for theft of keys; court upheld lower court's finding of subjective intent and lack of legal excuse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment against the appellant Lo Grasso. The appellant argued that the theft of keys was not a crime because he was involved in a civil dispute over the property and had a duty to return the seized car. The court rejected this, ruling that the appellant's subjective intent to bypass owners' authorization and change the lock constituted the necessary element for the crime of theft under Article 392 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. pen.; Art. 51 cod. pen.: The court held that the subjective intent required for theft is established when an individual enters a property to replace keys without owner authorization, even during a civil dispute, and that a duty to return a seized vehicle does not constitute a legal excuse for altering the lock.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GRASSO COSIMO EDOARDO nato a MARSALA il 10/04/1959 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lo Grasso Cosimo Edoardo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 392 cod. pen. è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe accreditare una differente lettura delle risultanze istruttorie da parte della Corte di appello che ha rettamente analizzato la sequenza degli eventi che hanno portato il ricorrente ad introdursi nel locale e sostituire le chiavi della porta di accesso senza richiedere l'autorizzazione ai comproprietari nonostante fosse in corso un giudizio civile - del quale non è stata attesa la conclusione - avente ad oggetto proprio io spoglio di detto immobile; rilevato che pertanto la Corte di appello ha correttamente evidenziato come il ricorrente avesse approfittato della richiesta della polizia giudiziaria di recuperare il mezzo sottoposto a sequestro e dal medesimo custodito, per introdursi nell'immobile - senza prima richiedere le chiavi - e cambiare la serratura le cui chiavi non venivano, invero, consegnate agli altri contitolari in contenzioso, ciò a dimostrazione dell'elemento soggettivo del delitto del reato contestato; che manifestamente infondata risulta la censura rivolta alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 51 cod. pen. che sarebbe stata integrata dalla necessità di adempiere al dovere di consegnare il mezzo tenuto in custodia, avendo la Corte di merito fornito risposta in ordine alle ragioni che impedivano di sussumere la condotta nella citata esimente vista l'assenza di collegamento con l'ordine di consegna del mezzo già di proprietà pubblica che al più avrebbe comportato, qualora non adempiuto, la coattiva apprensione dell'auto con oneri a carico del possessore; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così