Cassation court dismisses appeal as untimely due to late filing of appeal judgment and missed statutory deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late. The appellant argued for a violation of law regarding the appeal's timeliness, but the court noted the appealed judgment was deposited on May 25, 2022, triggering a thirty-day deadline that expired on July 4, 2022. Since the appeal was lodged on July 6, 2022, the court ruled the filing was untimely and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544 comma 2 c.p.p.; Art. 585 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period calculated from the deposit of the appealed judgment, and the court must declare it inadmissible de plano without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ANTONINO nato a PALERMO il 17/12/1963 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdat(3-a V444C udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ~17 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Lombardo Antonino ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla rilevata intempestività del gravame.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.
4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Palermo, intervenuta 19 maggio 2022, è stata depositata, in assenza di ogni indicazione circa i termini di deposito, il 25 maggio successivo, entro i quindici giorni ex art. 544 comma 2, cod. proc. pen.; dal 3 giugno 2022 decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. Circostanza che, alla luce del proposto ricorso depositato presso il 6 luglio 2022, giorno feriale, determina la tardività dell'impugnazione che sarebbe dovuta intervenire entro il 4 luglio 2022.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i