Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts and reproduction of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Federico Trapanese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments were merely repetitions of those made in the previous appeal against the Palermo Court of Appeal, offering no new factual or legal grounds. Consequently, the lower court's assessment of the dangerous driving conduct was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected in the prior appeal without presenting new facts or distinct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAPANESE FEDERICO nato a PALERMO il 22/09/1976 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trapanese Federico. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta integrazione della resistenza a pubblico ufficiale alla luce della condotta posta in essere dal ricorrente è declinato in fatto ed attinge al merito della vicenda adeguatamente ricostruita dai Giudici di merito nella parte in cui hanno evidenziato la condotta pericolosa di guida del ricorrente (prendendo contromano la rotatoria) posta in essere per impedire di essere fermato; che le censure sono riproduttive di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello e che il ricorrente critica contrapponendo una preclusa alternativa ricostruzione della vicenda, mentre manifestamente infondato risulta la parte del motivo che deduce la mancata risposta ed enunciazione dei motivi di ricorso invece riassunti in sentenza e confutati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i