Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-continuity argument at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the argument regarding the lack of continuity between all charged crimes was never formally raised before the Court of Appeal. The appellant, Salvatore Rapanà, attempted to challenge the lower court's failure to recognize continuity, but the appellate judge correctly omitted this issue as it fell outside their cognition. Consequently, the court ruled that questions not devolved to the appellate judge cannot be deduced in the cassation appeal, leading to the dismissal of the request and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Issues not raised before the Court of Appeal regarding the continuity of crimes are inadmissible in cassation, as the appellate court correctly omitted them from its cognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPANA SALVATORE nato a NARDO' il 30/10/1972 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rapanà Salvatore. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati contestati non è deducibile in quanto mai formulato in sede di gravame; che, infatti non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0