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Ordinanza — n. 11404/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIAVE' NICOLA nato a ANDRIA il 03/09/1967 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 37544/22 Masciavè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 11404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità nell'individuazione del reato più grave è manifestamente infondato, non essendo contestata per il reato di furto alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. e avendo quindi la Corte territoriale indicato correttamente come più grave il delitto di resistenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale licenziamento per furto assenza di persecuzione abbandono del procedimento per truffa censura costituzionale furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità nell'individuazione del reato più grave è manifestamente infondato, non essendo contestata per il reato di furto alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIAVE' NICOLA nato a ANDRIA il 03/09/1967 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 37544/22 Masciavè OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità nell'individuazione del reato più grave è manifestamente infondato, non essendo contestata per il reato di furto alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. e avendo quindi la Corte territoriale indicato correttamente come più grave il delitto di resistenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso