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Ordinanza — n. 11403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCA CARMELO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 23/01/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione abbandono del procedimento per truffa scemata imputabilità procedura di revisione penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCA CARMELO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 23/01/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il