Ordinanza — n. 11403/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCA CARMELO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 23/01/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCA CARMELO nato a LUCERNA( SVIZZERA) il 23/01/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37524/22 RITACCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva nonché della rilevante gravità dei fatti, commessi con allarmanti modalità (v. pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il