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Ordinanza — n. 11399/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11399/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGIO ANTONIO nato a TARANTO il 04/08/1985 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37434/22 DE GIORGIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è manifestamente infondato, giacché l'imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di appello concernente la contestazione della responsabilità;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 11399/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37434/22 DE GIORGIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è manifestamente infondato, giacché l'imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di appello concernente la contestazione della responsabilità;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali decisione giustificata dell'assicuratore desistenza dall'azione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGIO ANTONIO nato a TARANTO il 04/08/1985 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37434/22 DE GIORGIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato esame di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è manifestamente infondato, giacché l'imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di appello concernente la contestazione della responsabilità;

Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa "l'estrema gravità delle condotte e del vissuto giudiziario" tale da non consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso