Ordinanza — n. 11398/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROTTI GAETANO nato a ROMA il 07/08/1976 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37266/22 PEROM OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminose poste in essere anche in tempi recentissimi, con ciò indicando la pericolosità sociale dell'imputato, a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 37266/22 PEROM OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminose poste in essere anche in tempi recentissimi, con ciò indicando la pericolosità sociale dell'imputato, a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROTTI GAETANO nato a ROMA il 07/08/1976 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37266/22 PEROM OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a condotte criminose poste in essere anche in tempi recentissimi, con ciò indicando la pericolosità sociale dell'imputato, a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1