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Ordinanza — n. 11397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL CATALIN DUMITRU nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAL— :Lato avviso_5114trrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 36918/22 PAVEL OSSERVA Ritenuto: che il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. pen. di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualrnente proposto di persona da Pavel, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 11397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione azione revocatoria fallimentare esame delle censure formali evasione all'obbligo di contribuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. pen
36918/22 PAVEL OSSERVA Ritenuto: che il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. pen.
art. 385 cod. pen
di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL CATALIN DUMITRU nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAL— :Lato avviso_5114trrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 36918/22 PAVEL OSSERVA Ritenuto: che il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. pen. di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualrnente proposto di persona da Pavel, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1