Ordinanza — n. 11396/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO EDOARDO nato a SAVONA il 28/09/2001 avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso,98-prafti; 92-'5 e/ udita la rel-azione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , n. 35665/22 Adamo E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 11396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35665/22 Adamo E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO EDOARDO nato a SAVONA il 28/09/2001 avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso,98-prafti; 92-'5 e/ udita la rel-azione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , n. 35665/22 Adamo
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0