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Ordinanza — n. 11396/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11396/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO EDOARDO nato a SAVONA il 28/09/2001 avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso,98-prafti; 92-'5 e/ udita la rel-azione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , n. 35665/22 Adamo E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 11396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35665/22 Adamo E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0

Parole chiave

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condono delle spese procedurali evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena adeguamento della pena aiuto all'evasione di detenuti inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO EDOARDO nato a SAVONA il 28/09/2001 avverso la sentenza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso,98-prafti; 92-'5 e/ udita la rel-azione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , n. 35665/22 Adamo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Edoardo Adamo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di mesi dieci di reclusione; che la ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0